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L'articolo 11 della legge 21 luglio 1960, n. 739, e' sostituito dal seguente: ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 AGOSTO 1968, N. 917, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 OTTOBRE 1968, N. 1088)). "Nelle stesse zone il Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale dispone la sospensione dei contributi agricoli unificati per la durata di un anno a partire dalla data del provvedimento di delimitazione. "Il Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale dispone altresi' la sospensione per la durata di un anno del pagamento dei contributi dovuti dai coltivatori diretti a norma delle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, e 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive aggiunte e modificazioni. "I contributi sospesi saranno recuperati in 24 rate bimestrali uguali decorrenti dalla scadenza del periodo di sospensione".
Testo in vigore dal 29 ottobre 1968 al 22 dicembre 2008
