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L'articolo 21 della legge 21 luglio 1960, n. 739, e' sostituito dal seguente: "E' data facolta' al Ministero dell'interno di concedere agli E.C.A. delle zone delimitate ai sensi dello articolo 9 sovvenzioni straordinarie da destinare a favore di titolari di aziende diretto-coltivatrici per il pagamento dei contributi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 22 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, e della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive aggiunte e modificazioni".

Testo in vigore dal 29 febbraio 1964 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-02-14;38~art6 · fonte del testo