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Ai fini della concessione del contributi di cui allo articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, i contributi stessi possono essere concessi per la ricostituzione di capitali di conduzione che non trovino reintegrazione e compenso per effetto della perdita del prodotto o del danno sofferto dalle colture e dagli allevamenti anche quando le aziende non abbiano subito danni nelle strutture fondiarie.

Testo in vigore dal 29 febbraio 1964 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-02-14;38~art7 · fonte su Normattiva