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All'onere di lire 4.533.333.000 derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64, verra' fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento legislativo concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 29 febbraio 1964 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-02-14;38~art8 · fonte del testo