Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 18 marzo 1955 al 22 dicembre 2008. 495 parole tolte, 20 parole aggiunte in 9 capoversi.

tolto: Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a provvedere, in dipendenza delle alluvioni verificatesi nello autunno 1953 in Calabria:

tolto: a) agli interventi di pronto soccorso, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

tolto: b) al ripristino delle opere pubbliche danneggiate di conto dello Stato;

tolto: c) al ripristino delle opere idrauliche di seconda categoria; al ripristino delle opere idrauliche di terza categoria non ancora consegnate ai consorzi ai sensi dell'art. 44 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774, e dal regio decreto 28 febbraio 1935, n. 248;

tolto: d) alle opere di ripristino degli acquedotti, fognature ed altre opere igieniche, di scuole materne ed elementari, di case comunali, di chiese parrocchiali e relative case canoniche, di strade vicinali, comunali e provinciali;

tolto: e) alla costruzione di case a carattere popolare per le famiglie bisognose e senza tetto;

tolto: f) alle opere di ripristino degli ospedali e degli altri edifici destinati direttamente alla beneficenza ed assistenza, di proprieta' di province, comuni ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

tolto: g) alla concessione di contributi in ragione del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la riparazione e ricostruzione di altri edifici pubblici e di culto;

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

tolto: h) alla concessione di contributi sulla spesa per la riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani di proprieta' privata di qualsiasi natura e destinazione. i) al consolidamento e al trasferimento di abitati anche se non compresi nella tabella G della legge 25 giugno 1906, n. 255, e nelle tabelle D ed E della legge 9 luglio 1908, n. 445. Nella nuova sede degli abitati da trasferire e' autorizzata anche la costruzione dell'acquedotto, della fognatura, delle strade interne, delle chiese parrocchiali e relative case canoniche, delle scuole, dell'impianto per l'illuminazione elettrica e del cimitero. I contributi di cui alla lettera h) saranno calcolati sull'ammontare delle spese effettivamente occorrenti alla riparazione e ricostruzione. Le spese di ricostruzione saranno ammesse a contributo limitatamente ad una superficie coperta e ad un numero di piani non superiore a quelli dell'edificio distrutto, assicurando pero', alle case di abitazione dei bisognosi, le condizioni normali di abitabilita' anche in rapporto all'entita' del nucleo familiare. Nel caso dagli uffici del Genio civile fosse riconosciuto indispensabile lo spostamento di ubicazione per l'edificio da ricostruire, sara' ammessa a contributo l'eventuale spesa per l'acquisto del nuovo suolo edificatorio, e ne saranno autorizzati, per pubblica utilita', l'immediata occupazione e l'esproprio secondo le norme vigenti per le opere pubbliche. La misura dei predetti contributi sara' pari al 90 per cento della spesa per edifici prima composti di non piu' di tre vani utili, del 70 per cento per tutti gli altri. Il contributo di cui al comma precedente non potra' superare, complessivamente, la somma di lire 2 milioni per ogni proprietario. Le domande per la concessione dei contributi di cui alle precedenti lettere g) ed h) debbono essere presentate all'ufficio del Genio civile competente per territorio, in carta libera, entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1953-12-27;938~art1 · fonte del testo