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Il Ministro per le finanze e' autorizzato a sospendere, con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro per i lavori pubblici e con quello per il tesoro, il pagamento dei tributi erariali, provinciali e comunali nei comuni della Calabria colpiti dalle alluvioni dell'autunno 1953, da indicarsi nello stesso decreto, nel quale deve altresi' specificarsi la durata del periodo di sospensione che non potra' essere protratta oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1953 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1953-12-27;938~art24 · fonte del testo