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Per gli adempimenti previsti dai precedenti articoli 25 e 26 e' autorizzato lo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per gli esercizi finanziari 1953-54, 1954-55 e 1955-56, rispettivamente di lire 1 miliardo e 500 milioni, di lire 900 milioni e di lire 600 milioni.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1953 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1953-12-27;938~art27 · fonte del testo