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Sulle somme complessive delle quali e' autorizzato dalla presente legge lo stanziamento rispettivamente a favore del Ministero dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste sara' garantita l'erogazione integrale e nelle misure previste dei primi contributi ed indennizzi a privati, come specificato nei precedenti articoli.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1953 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1953-12-27;938~art28 · fonte del testo