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A tutti gli aventi diritto ai contributi previsti dalla presente legge saranno, a richiesta, concesse anticipazioni non minori del 30 per cento dell'ammontare del contributo per l'esecuzione delle opere; la rimanente parte verra' erogata secondo gli avanzamenti dei lavori.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1953 al 22 dicembre 2008
