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Per la copertura dell'onere previsto dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1953-54 e per l'esercizio finanziario 1954-55, e' istituita una addizionale nella misura di centesimi cinque per ogni lira di imposte ordinarie, sovrimposte e contributi erariali, comunali e provinciali - al netto degli aggi esattoriali e dell'addizionale E.C.A. - riscuotibili per ruoli esattoriali. Per l'esercizio 1953-54, la predetta, addizionale sara' riscossa limitatamente alle rate la cui normale scadenza si verifica nel periodo dal 1 gennaio a 30 giugno 1954. Per i ruoli gia' passati in riscossione all'entrata in vigore della presente legge, i contribuenti sono obbligati al pagamento dell'addizionale con la scadenza delle rate indicate nel comma precedente. Per tali rate gli esattori provvedono alla tariffazione dell'addizionale nei ruoli. Il provento derivante dall'addizionale prevista nel presente articolo e' riservato all'Erario e sara' versato in apposito capitolo dello stato di previsione della entrata.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1953 al 22 dicembre 2008
