Art. 1
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E' autorizzata la spesa di lire 6 miliardi e 300 milioni per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, a favore delle aziende agricole danneggiate da calamita' naturali o da eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nel territorio nazionale, ad esclusione della Sicilia, dal 15 marzo 1964 sino alla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 28 aprile 1965 al 22 dicembre 2008
