Art. 2
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 aprile 1965 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
E' autorizzata, la spesa di lire 1 miliardo e 700 milioni per gli interventi da attuare nel territorio della Sicilia per il ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate da calamita' naturali o da eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nello anzidetto periodo. E' autorizzata altresi' la concessione alla Regione siciliana di un contributo straordinario di 5 miliardi, in ragione di un miliardo per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1965 al 1969, per l'esecuzione di interventi a favore dell'agricoltura, in relazione ai danni provocati dal nubifragio verificatosi nell'ottobre 1964 nelle province di Catania e Ragusa.
Testo in vigore dal 28 aprile 1965 al 22 dicembre 2008
