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Le agevolazioni creditizie previste dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, sono estese a favore delle aziende agricole colpite dagli eventi dannosi di cui ai precedenti articoli.

Testo in vigore dal 28 aprile 1965 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1965-04-06;351~art4 · fonte del testo