Provvidenze per le zone danneggiate da calamita' naturali o eccezionali avversita' atmosferiche
Art. 4
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 aprile 1965 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Le agevolazioni creditizie previste dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, sono estese a favore delle aziende agricole colpite dagli eventi dannosi di cui ai precedenti articoli.
Testo in vigore dal 28 aprile 1965 al 22 dicembre 2008
