I natanti, per poter essere ammessi ai benefici della presente legge, dovranno essere dotati degli indispensabili impianti igienico-sanitari, riconosciuti idonei dalla commissione prevista dall'articolo 80 della legge 16 giugno 1939, n. 1045. I natanti dovranno rispondere inoltre alle garanzie di sicurezza del lavoro per quanto riguarda le attrezzature di bordo.
Testo vigente dal 10 giugno 1976
