I natanti, per poter essere ammessi ai benefici della presente legge, dovranno essere dotati degli indispensabili impianti igienico-sanitari, riconosciuti idonei dalla commissione prevista dall'articolo 80 della legge 16 giugno 1939, n. 1045. I natanti dovranno rispondere inoltre alle garanzie di sicurezza del lavoro per quanto riguarda le attrezzature di bordo.

Testo vigente dal 10 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-14;389~art9 · fonte su Normattiva