La vendita ed il cambio di destinazione di navi per la cui costruzione siano stati concessi benefici disciplinati dalla presente legge, se effettuati prima che siano trascorsi otto anni dall'erogazione dei benefici stessi, sono subordinati ad apposita autorizzazione del Ministero della marina mercantile. Qualora l'interessato abbia usufruito del contributo di cui all'articolo 2 della presente legge, il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato alla restituzione di una quota del contributo stesso pari a tanti dodicesimi quanti sono gli anni compresi fra la data della domanda di autorizzazione e la scadenza del termine di cui al comma precedente. Le stesse limitazioni valgono, per quanto applicabili, per gli impianti e le attrezzature a terra. In tal caso il termine di otto anni decorre dalla data del collaudo.

Testo vigente dal 10 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-14;389~art10 · fonte su Normattiva