Ad integrazione dell'indennita' di malattia dovuta dalle Casse marittime Adriatica, Meridionale, Tirrena ai rispettivi assicurati imbarcati su natanti da pesca e' corrisposto, dal 1 luglio 1973, col concorso finanziario dello Stato, un assegno in misura percentuale all'indennita' predetta, entro il limite massimo di lire 2000 giornaliere. L'assegno integrativo e' ridotto, con la stessa decorrenza e nella stessa misura dell'aumento che subisce l'indennita' di malattia, per effetto di mutamenti alla retribuzione convenzionale alla quale e' commisurato.

Testo vigente dal 13 novembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-10-16;676~art8 · fonte su Normattiva