A decorrere dal 1 luglio 1973, lo Stato concorre alle spese per le provvidenze previste agli articoli 7 e 8 della presente legge con un contributo annuo di lire 1.500 milioni, da ripartirsi, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, tra la Cassa marittima Adriatica, la Cassa marittima Meridionale e la Cassa marittima Tirrena, in proporzione dei rispettivi oneri sostenuti per le provvidenze stesse. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale puo' concedere, in conto, anticipazioni semestrali sulla base dei preventivi delle tre Casse regolarmente approvati.

Testo vigente dal 13 novembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-10-16;676~art9 · fonte su Normattiva