Ad integrazione della indennita' di infortunio dovuta dalle Casse marittime Adriatica, Meridionale, Tirrena ai rispettivi assicurati imbarcati su natanti da pesca e' corrisposto, a partire dalla entrata in vigore della presente legge, col concorso finanziario dello Stato, un assegno in misura percentuale della indennita' predetta, entro il limite massimo di L. 2.000 giornaliere.

Testo vigente dal 10 giugno 1976

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-05-14;389~art12 · fonte su Normattiva