Gli assegni familiari spettano, ai sensi del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, ai caratisti di un natante, qualsiasi sia il loro numero, imbarcati sulla nave da loro stessi armata per la pesca e retribuiti alla stregua degli altri lavoratori imbarcati sulla stessa nave.
Testo vigente dal 13 novembre 1973
