Gli assegni familiari spettano, ai sensi del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, ai caratisti di un natante, qualsiasi sia il loro numero, imbarcati sulla nave da loro stessi armata per la pesca e retribuiti alla stregua degli altri lavoratori imbarcati sulla stessa nave.

Testo vigente dal 13 novembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-10-16;676~art10 · fonte su Normattiva