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Il Ministero della marina mercantile e' autorizzato a concedere alla societa' di cui all'articolo 1 un contributo annuale di lire 3.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1984. Per l'esecuzione dei progetti di ricerca l'IMI puo' concedere alla predetta societa' il mutuo agevolato previsto dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089. In sede di erogazione periodica a favore delle imprese armatoriali del contributo nel pagamento degli interessi di cui alla legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, il Ministero della marina mercantile e' altresi' autorizzato a dedurre, per ogni singola erogazione, una somma corrispondente a un quarto di punto del contributo stesso e a disporne l'assegnazione in favore della societa' di cui all'articolo 1. Tale deduzione grava in egual misura sull'impresa armatoriale e sull'impresa cantieristica che ha costruito la nave con diritto dell'impresa armatoriale a rivalersi nei confronti di quella cantieristica per l'aliquota a carico di quest'ultima. La somma corrispondente a un quarto di punto del contributo di cui al comma precedente sara' versata all'entrata del bilancio dello Stato e correlativamente iscritta, con decreti del Ministro per il tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per essere riassegnata alla menzionata societa'.
Testo in vigore dal 18 maggio 1976 al 26 aprile 1985
