L'Istituto per la ricostruzione industriale, direttamente o tramite societa' finanziarie da esso controllate, e' autorizzato a costituire una societa' a prevalente partecipazione statale per lo sviluppo delle attivita' di ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale. Alla predetta societa' possono partecipare: societa' di costruzione e di riparazione navali; societa' armatoriali; societa' operanti nel campo della propulsione navale; l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale.

Testo vigente dal 18 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;259~art1 · fonte su Normattiva