Le tariffe dei pubblici servizi di trasporto ferroviari in regime di concessione debbono essere variate in funzione delle variazioni subite dai costi di esercizio. Per il biennio 1978-79 l'aumento della spesa corrente delle aziende esercenti ferrovie in regime di concessione - esclusi gli oneri di cui agli articoli 6 e 7 e tenuto conto delle eventuali variazioni previste all'articolo 4 della presente legge - non potra' essere complessivamente superiore al 20 per cento di quella di competenza accertata per il 1977. L'eventuale maggiore spesa delle aziende stesse per i predetti periodi dovra' essere fronteggiata esclusivamente mediante aumento delle tariffe. Le tariffe stesse sono approvate dal Ministero dei trasporti di concerto con il Ministero del tesoro e, a partire dal 1 gennaio 1979, non potranno, comunque, risultare inferiori a quelle praticate dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Le agevolazioni tariffarie e le concessioni di viaggio a carattere gratuito debbono essere preventivamente autorizzate dal Ministero dei trasporti.

Testo vigente dal 27 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-06-08;297~art11 · fonte su Normattiva