Art. 4 — Variazioni dell'importo convenzionale di base
Qualora nel corso di un anno intervengano modifiche nei programmi di esercizio oppure nell'organico del personale o in altri elementi fondamentali, ritenute ammissibili dal Ministero dei trasporti, d'intesa con il Ministero del tesoro, l'importo base convenzionale delle spese di esercizio di cui alla lettera a) dell'articolo 3 e' corrispondentemente modificato.
Testo vigente dal 27 giugno 1978
