Qualora nel corso di un anno intervengano modifiche nei programmi di esercizio oppure nell'organico del personale o in altri elementi fondamentali, ritenute ammissibili dal Ministero dei trasporti, d'intesa con il Ministero del tesoro, l'importo base convenzionale delle spese di esercizio di cui alla lettera a) dell'articolo 3 e' corrispondentemente modificato.

Testo vigente dal 27 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-06-08;297~art4 · fonte su Normattiva