Ove, nell'anno in esame, l'azienda abbia sostenuto oneri finanziari connessi con le perdite di esercizio, gli stessi concorrono alla determinazione dell'ammontare della sovvenzione nei limiti che i disavanzi di cassa medi mensili, risultanti da quelli annui valutati ai sensi degli articoli 2 e 6, rendono ammissibili sulla base del tasso medio ponderato non eccedente, comunque, quello previsto dal cartello interbancario.

Testo vigente dal 27 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-06-08;297~art7 · fonte su Normattiva