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Il trattamento di quiescenza di cui all'articolo 1 e' riversibile secondo le disposizioni contenute nella legge 15 febbraio 1958, n. 46. Qualora il personale di cui all'articolo stesso sia deceduto anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, l'anzianita' complessiva utile ai fini della liquidazione del trattamento di riversibilita' comprende, oltre il servizio effettivamente reso all'Amministrazione, anche il periodo di tempo intercorso dalla data di cessazione dal servizio presso l'Amministrazione stessa a quella del compimento del limite massimo di eta' di cui all'articolo 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, ovvero a quella del decesso, se precedente.
Testo in vigore dal 4 maggio 1971 al 9 ottobre 2010
