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Le disposizioni del precedente articolo 1 non si applicano nei confronti di coloro i quali, dopo la cessazione dal servizio presso il Ministero della difesa, abbiano assunto altro impiego o lavoro alle dipendenze di altre amministrazioni statali o di enti pubblici. E' fatto, comunque, salvo ai fini pensionistici il riconoscimento del periodo prestato presso il Ministero della difesa, nonche' del periodo di tempo intercorso tra il non rinnovo del contratto di lavoro o l'esodo e l'assunzione presso amministrazioni statali o di enti pubblici.

Testo in vigore dal 4 maggio 1971 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-03-31;214~art5 · fonte su Normattiva