Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 24 gennaio 1963 al 22 dicembre 2008. 108 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Le domande per la connessione dei contributi di cui all'articolo precedente debbono essere presentate, in carta libera, ai competenti uffici del Genio civile, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge. Al Provveditorato regionale alle opere pubbliche competente per territorio sono attribuite la questione dei lavori e la concessione dei contributi previsti dal precedente articolo. I contributi, di cui all'articolo 1, possono essere concessi, previo accertamento tecnico contabile, anche se i lavori sono stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purche' gli interessati, prima dell'inizio dei lavori, ne abbiano data comunicazione al competente ufficio del Genio civile o questo abbia proceduto all'accertamento del danno.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-01-03;4~art2 · fonte del testo