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E' autorizzata la spesa di lire 40 miliardi in ragione di lire 5 miliardi nell'esercizio finanziario 1963-64, di lire 2,5 miliardi nel periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, di lire 7,5 miliardi nell'esercizio finanziario 1965, di lire 10 miliardi annui in ciascuno degli esercizi 1966 e 1967 e di lire 5 miliardi nell'esercizio 1968, per attuare interventi diretti al risanamento, al miglioramento e all'incremento del patrimonio zootecnico, con particolare riguardo agli allevamenti di bovini, secondo le norme degli articoli 1 e 2 della legge 27 novembre 1956, n. 1367, e dell'articolo 17 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Testo in vigore dal 16 giugno 1964 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-05-23;404~art1 · fonte su Normattiva