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Le disposizioni della presente legge si applicano anche a favore delle Regioni a statuto speciale. A tal fine il Ministro per l'agricoltura e per le foreste assegnera' annualmente una quota parte degli stanziamenti in favore delle Regioni stesse. Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dalla presente legge sono esenti da bollo. La concessione, la liquidazione ed il pagamento dei contributi e dei concorsi statali previsti dagli articoli 1, 4, 7 e 9 della presente legge sono regolati dalle disposizioni dell'articolo 35 della legge 2 giugno 1961, n. 454. Le somme stanziate ai sensi della presente legge ed eventualmente non impegnate nell'esercizio potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.
Testo in vigore dal 16 giugno 1964 al 22 dicembre 2008
