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Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti i Comitati regionali di cui all'articolo 3 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, puo' essere vietata per determinati periodi di tempo e, ove occorra, per zone determinate, la macellazione dei vitelli e dei vitelloni che abbiano un peso inferiore a quello che sara' indicato con lo stesso provvedimento. Nel decreto ministeriale potranno essere stabilite limitazioni all'applicazione del divieto suddetto in relazione a determinate razze di bovini o ai sistemi di allevamento ed alle situazioni aziendali di singole zone. Il divieto di cui ai precedenti commi puo' essere disposto quando, in relazione all'andamento dei prezzi della carne o a diminuzioni della consistenza del patrimonio zootecnico nazionale, si renda utile prolungare il periodo di allevamento dei vitelli e vitelloni per soddisfare le esigenze alimentari della popolazione. Chi macella o fa macellare vitelli o vitelloni in violazione del suddetto divieto e' punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 300.000 per ogni capo abbattuto, salvo che l'abbattimento sia effettuato in seguito ad un'autorizzazione dell'autorita' sanitaria o in attuazione di un piano di risanamento zootecnico sotto il controllo della medesima autorita' o degli uffici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Testo in vigore dal 16 giugno 1964 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1964-05-23;404~art2 · fonte su Normattiva