Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 giugno 1964 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1963-64, la spesa di lire 5 miliardi per incrementare il "fondo di rotazione" istituito dalla legge 8 agosto 1957, n. 777, recante provvidenze creditizie per la zootecnia. Ai prestiti concessi con le disponibilita' di cui al presente articolo si applica il disposto del sesto comma dell'articolo 16 della legge 2 giugno 1961, n. 454. Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste saranno stabilite le condizioni e le norme per la concessione dell'esenzione doganale di cui all'articolo 6 della citata legge 8 agosto 1957, n. 777, anche per il bestiame acquistato senza agevolazioni creditizie o contributive statali.

Testo in vigore dal 16 giugno 1964 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1964-05-23;404~art3 · fonte su Normattiva