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Sono autorizzati i limiti di impegno per complessiva lire 2 miliardi, in ragione di lire 1 miliardo nell'esercizio 1963-64 e di lire 500 milioni, rispettivamente, nel periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e nell'esercizio 1965, per la concessione, ai termini dell'articolo 9 della legge 2 giugno 1961, n. 454, del concorso dello Stato sui mutui di miglioramento fondiario destinati alla costruzione, all'ampliamento, all'ammodernamento di ricoveri per il bestiame e connesse strutture ed attrezzature, ivi comprese le attrezzature mobili complementari, nonche' per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di alloggi per i salariati fissi addetti all'attivita' zootecnica. I mutui agevolati saranno concessi, con preferenza, per organiche iniziative intese a costituire efficienti aziende a prevalente indirizzo zootecnico o ad introdurre razionali sistemi e tecniche di allevamento, con particolare riguardo ai settori bovino, ovino e avicolo. Le annualita' relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 1 miliardo nell'esercizio 1963-64, di lire 1 miliardo nel periodo 1 luglio 31 dicembre 1964, di lire 2 miliardi in ciascuno degli esercizi dal 1965 al 1994, di lire 1.500 milioni nel 1995 e di lire 500 milioni nel 1996.
Testo in vigore dal 16 giugno 1964 al 22 dicembre 2008
