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E' autorizzata la spesa di lire 4 miliardi, in ragione di lire 2 miliardi nell'esercizio 1963-64 e di lire 1 miliardo, rispettivamente, nel periodo 1 luglio-31 dicembre 1961 e nell'esercizio 1965, per la concessione di contributi, ai termini dell'articolo 20 della legge 2 giugno 1961, n. 454, per l'acquisto, l'ampliamento, l'ammodernamento, la costruzione e l'attrezzatura di impianti collettivi per la raccolta, la conservazione, la, lavorazione, la trasformazione e la diretta vendita al consumo dei prodotti zootecnici e relativi sottoprodotti. In tali impianti si intendono compresi i macelli, i mangimifici e le stalle sociali. Per gli stessi impianti possono essere altresi' concessi i mutui integrativi di cui al secondo e terzo comma del citato articolo 20 della citata legge n. 454. Nel caso di mutui integrativi assistiti dal concorso statale l'onere relativo fara' carico al limite di impegno previsto dal precedente articolo 4.
Testo in vigore dal 16 giugno 1964 al 22 dicembre 2008
