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E' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo, in ragione di 500 milioni nell'esercizio 1963-1964 e di lire 250 milioni, rispettivamente, nel periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e nell'esercizio 1965, per l'attuazione di interventi relativi al settore zootecnico, ai sensi del secondo comma, prima parte, dell'articolo 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454.
Testo in vigore dal 16 giugno 1964 al 22 dicembre 2008
