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E' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi in ragione di 1 miliardo nell'esercizio 1963-1964 e di lire 500 milioni, rispettivamente, nel periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e nell'esercizio 1965, per la concessione di ti, ai termini dell'articolo 20 della legge 2 giugno 1961, n. 454, per l'acquisto, l'ampliamento, l'ammodernamento, la costruzione e l'attrezzatura di impianti collettivi per la conservazione, lavorazione e trasformazione delle olive e la diretta vendita al consumo dei prodotti e sottoprodotti della lavorazione. Per i predetti impianti possono essere altresi' concessi i mutui integrativi di cui al secondo e terzo comma del citato articolo 20 della legge 2 giugno 1961, n. 454.
Testo in vigore dal 16 giugno 1964 al 22 dicembre 2008
