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E' autorizzata la spesa di lire 6 miliardi, in ragione di lire 1.500 milioni nell'esercizio finanziario 1963-64, di lire 1 miliardo nel periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, di lire 2.500 milioni nell'esercizio 1965 e di lire 1 miliardo nell'esercizio 1966, per la concessione di contributi per l'acquisto di macchine ed annesse attrezzature occorrenti per le operazioni di semina, di diradamento, di diserbo e di raccolta delle bietole, a favore di agricoltori singoli o associati, con particolare riguardo ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni titolari di piccole aziende e cooperative agricole, nonche' per l'acquisto delle predette macchine ad attrezzature destinate alla costituzione di centri di meccanizzazione promossi da enti di colonizzazione, da consorzi di bonifica o di miglioramento fondiario. I contributi potranno concedersi sino alle aliquote massime previste dal primo comma dell'articolo 18 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e con l'osservanza di quanto stabilito dal secondo comma dello stesso articolo 18. I contributi potranno concedersi anche alle aziende agricole che, ai fini di un piu' economico impiego delle macchine, utilizzino le medesime anche per conto terzi.
Testo in vigore dal 16 giugno 1964 al 22 dicembre 2008
