Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 aprile 1955 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Gli atti e i contratti relativi alle opere di cui alla presente legge sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa e dai diritti catastali, e, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari. Per conseguire le suindicate agevolazioni ogni singolo atto o contratto deve, secondo i casi, o contenere la, contestuale dichiarazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici che esso e' stipulato ai fini della presente legge, ovvero essere integrato da una attestazione in tal senso - da citarsi nelle premesse dell'Amministrazione predetta - quando la medesima non intervenga nella formazione dell'atto.
Testo in vigore dal 23 aprile 1955 al 22 dicembre 2008
