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Per la corrispondenza del contributo di cui al precedente articolo si provvede per lire 10 milioni a carico del limite d'impegno previsto dall'art. 6, n. 4, lettera f), della legge 31 luglio 1934, n. 629, che ha approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1954-55. Per il rimanente contributo e' autorizzato il limite d'impegno di lire 40 milioni per l'esercizio 1955-56. Alla copertura dell'onere per tale esercizio si provvede a carico degli stanziamenti previsti dal precedente art. 18.
Testo in vigore dal 23 aprile 1955 al 22 dicembre 2008
