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All'onere derivante dalla attuazione della presente legge si provvede con corrispondenti aliquote del maggior gettito derivante dall'addizionare sulle imposte dirette disposta con il decreto-legge 7 novembre 1954, numero 1025, convertito nella legge 22 dicembre 1954, n. 1213, e prorogata come al precedente art. 21. Il Ministro per il tesoro provvedera' con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 23 aprile 1955 al 2 agosto 1955
