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Ove ne ravvisi la necessita' l'Amministrazione dei lavori pubblici e' autorizzata a provvedere alla esecuzione di lavori di riparazione e di sistemazione di edifici, anche di proprieta' privata, ai fini del ricovero di senza tetto. I proprietari degli edifici riparati o sistemati ai sensi del precedente comma, sono tenuti al rimborso di una quota delle spese all'uopo sostenute, nella misura e con le modalita' che saranno stabilite con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro. La predetta quota non potra' comunque essere superiore a quella prevista a carico del proprietario in applicazione dei precedenti articoli 2 e 6. Nel caso di lavori di sistemazione di esclusivo interesse pubblico la spesa relativa potra' rimanere anche a totale carico dello Stato.

Testo in vigore dal 23 aprile 1955 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1955-04-09;279~art7 · fonte del testo