Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1955
Confronto con la versione in vigore dal 23 aprile 1955 al 22 dicembre 2008. 123 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: La gestione dei lavori e la concessione dei contributi previsti dalla presente legge, sono attribuite al Provveditorato alle opere pubbliche per la Campania. E' in facolta' del Provveditorato stesso, anche in deroga alle disposizioni vigenti, di delegare l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 1, lettere d) ed e), agli enti interessati, sempre che questi possiedano una adeguata attrezzatura tecnica. In tal caso il Provveditorato, a mezzo dell'Ufficio del genio civile, esercita la vigilanza sulla esecuzione delle opere e provvede al pagamento dei certificati di acconto, nonche' al collaudo ed alla liquidazione dei lavori. Per i lavori di cui alla presente legge aventi il carattere di particolare urgenza puo' provvedersi mediante licitazione o trattativa privata, o in economia, anche in deroga alle vigenti disposizioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1955-04-09;279~art9 · fonte del testo