Provvidenze urgenti per le popolazioni colpite dall'alluvione del 26 ottobre 1954 nel Salernitano
Art. 4
Il Ministro per il tesoro provvedera' con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Testo vigente dal 6 dicembre 1954
