Provvidenze urgenti per le popolazioni colpite dall'alluvione del 26 ottobre 1954 nel Salernitano
Art. 3
Alla copertura dell'onere recato dalla presente legge, viene provveduto con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 515 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-55.
Testo vigente dal 6 dicembre 1954
