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[1]Per provvedere a quanto occorre negli esercizi 1905-906, 1906-907 e 1907-908 alla prosecuzione dei lavori e delle provviste necessari a porre in regolare assetto le ferrovie di Stato, e per iniziare nell'esercizio 1906-907 i lavori e le opere prescritte dall'art. 30 della legge 8 luglio 1904, n. 351, e' autorizzata, in aggiunta alle somme stanziate con gli articoli 9 e 10 della legge 22 aprile 1905, n. 137, 1' ulteriore assegnazione complessiva di L. 205 milioni, cosi' ripartita:
[2]Esercizio 1905-906... L. 45 milioni
[3]» 1906-907... » 60 milioni
[4]» 1907-908... » 100 milioni
[5]Sullo stanziamento dei 60 milioni assegnati all'esercizio 1906-907 e' impegnata la somma di 5 milioni per i lavori e le opere prescritti dall' indicato art. 30 della legge 8 luglio 1904, n. 351, fermo restando l'obbligo al Governo di presentare entro l'esercizio 1905-906 apposito disegno di legge per l' inscrizione delle ulteriori somme che occorreranno in seguito per la prosecuzione e il compimento di detti lavori ed opere.
Testo in vigore dal 24 aprile 1906 al 16 dicembre 2009
