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[1]Le somme autorizzate dall'articolo precedente sono inscritte per la somma di sei milioni e per ognuno degli esercizi indicati dall'articolo precedente nella parte ordinaria della spesa del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e per le rimanenti somme sono inscritte mediante appositi capitoli, in entrata ed in uscita, della parte straordinaria del bilancio dell'Amministrazione dello ferrovie di Stato e corrispondente nella parte straordinaria, movimento di capitali, del bilancio dell'entrata dello Stato e in quello della sposa del Ministero del tesoro.
[2]Nei limiti delle indicate somme sara' aperto un credito all'amministrazione delle ferrovie di Stato in conto corrente col tesoro, il quale fornira' i fondi secondo le occorrenze.
Testo in vigore dal 24 aprile 1906 al 16 dicembre 2009
