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Ogni anno, oltre le somme indicate nell'art. 2, nel bilancio dell'amministrazione delle ferrovie di Stato, verra' stanziata, nella parte ordinaria, la spesa occorrente per il servizio di interessi e di ammortamenti in quaranta anni delle somme fornito dal tesoro, ai termini degli articoli precedenti.
Testo in vigore dal 24 aprile 1906 al 16 dicembre 2009
