Il Ministro per l'industria e commercio e' autorizzato ad emanare norme per l'uniforme pubblicazione degli elenchi ufficiali di cui all'art. 1.
Testo vigente dal 22 marzo 1955
Il Ministro per l'industria e commercio e' autorizzato ad emanare norme per l'uniforme pubblicazione degli elenchi ufficiali di cui all'art. 1.
Testo vigente dal 22 marzo 1955
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1955-02-12;77~art5 · fonte del testo