A cura del Ministero dell'industria e del commercio e pubblicato il bollettino ufficiale degli idrocarburi. Nel bollettino suddetto saranno pubblicate mensilmente le domande di permessi di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi, i decreti accordanti i permessi stessi, i decreti di concessione, gli avvisi d'asta ed i verbali di aggiudicazione delle aree assegnate in base ad aste nonche' tutti gli altri provvedimenti relativi alla materia dei permessi e delle concessioni in tema di idrocarburi liquidi e gassosi. Il Ministero dell'industria e del commercio provvede altresi' alla tenuta ed alla pubblicazione degli elenchi dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione per idrocarburi liquidi e gassosi. Copia integrale dei predetti elenchi e' depositata presso le Sezioni dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e presso ciascun Distretto minerario a disposizione di chiunque vi abbia interesse. 5 9

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 9 dicembre 1986, n. 896

5

La L. 9 dicembre 1986, n. 896 ha disposto (con l'art. 3, comma 4) che "Sono considerate concorrenti le domande pervenute al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nelle more dell'istruttoria e comunque non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi di cui all'articolo 43 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, alla cui denominazione sono aggiunte le parole "e della geotermia"".

D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 22

9

Il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 22 ha disposto (con l'art. 3, comma 7) che "nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi, di cui all'articolo 43 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive modifiche, alla cui denominazione sono aggiunte le parole "e delle georisorse", di seguito denominato BUIG".

Testo vigente dal 11 marzo 2010

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Che cosa è cambiato dal 11 marzo 2010

Confronto con la versione in vigore dal 25 dicembre 1986 al 11 marzo 2010.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 22

    Il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 22 ha disposto (con l'art. 3, comma 7) che "nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi, di cui all'articolo 43 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive modifiche, alla cui denominazione sono aggiunte le parole "e delle georisorse", di seguito denominato BUIG".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-01-11;6~art43 · fonte del testo