In corrispondenza delle quote di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale ed alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, di cui al precedente art. 2, il Ministro per il tesoro e' altresi' autorizzato ad emettere, in quanto occorra, certificati di credito in fruttiferi, le cui caratteristiche saranno stabilite con decreti del Ministro medesimo in relazione anche agli Accordi istitutivi delle due Organizzazioni internazionali.

Testo vigente dal 6 luglio 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-06-26;618~art3 · fonte del testo