Raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano
Art. 11 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1990, N. 107
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Ogni Centro deve avere un dirigente medico-chirurgo, esperto in materia, la cui nomina, qualora non sia stata conseguita per pubblico concorso, dovra' essere approvata dal medico provinciale per i Centri di raccolta e trasfusionali, e dal Ministro per la sanita' per i Centri di produzione degli emoderivati.
Testo in vigore dal 31 luglio 1967 al 26 maggio 1990
